L’entrata in vigore della riforma processo penale è accompagnata da significative modifiche che investono tanto una parte del suo regime transitorio, quanto alcune norme contenute nel
d. lgs. n. 150 del 2022 “riviste” dal
d. l. n. 162 del 2022 convertito con modificazioni dalla
L. n. 199 del 2022.
Con l’istituto di cui all’art. 492 bis c.p.c.
1 il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, ha facoltà di proporre un’istanza al presidente del tribunale affinché, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzi l’ufficiale giudiziario ad accedere,
mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro e committenti.
Il regime attuale – in ragione della mancata attuazione dell’elenco delle banche dati inserito nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia – prevede che il creditore possa ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione a norma dell’art. 492 bis c.p.c. (artt. 155quater, primo comma, e 155quinquies, secondo comma, disp. att. c.p.c.).