Gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sono istituiti presso ciascuna
corte o tribunale; ad essi sono addetti ufficiali giudiziari ed operatori UNEP.
Tale personale, ausiliario del giudice, può essere addetto anche alle sezioni distaccate
di tribunale, in base all'articolo 3 del R.D. 30 gennaio n.1941, n.12, Ordinamento
giudiziario.
L'ufficiale giudiziario notifica gli atti processuali, civili o penali, e dà esecuzione
alle sentenze dei giudici, attraverso pignoramenti o altre procedure esecutive.
Opera nel territorio di competenza territoriale del Tribunale.
All'ufficiale giudiziario compete inoltre la redazione dell'atto di protesto, l'atto
pubblico col quale si accerta il rifiuto di accettare o pagare una cambiale oppure
un assegno bancario nel termine fissato dalla legge.