Come fare per...


Designazione del mandatario elettorale – Deposito delle dichiarazioni e dei Rendiconti dei candidati
COS'E'

Istituito con la legge n. 515 del 1993 il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale verifica le dichiarazioni e i rendiconti relativi alle spese sostenute dai candidati e la legittimità dei contributi erogati da terzi nelle campagne elettorali per il Parlamento nazionale e il Consiglio regionale. La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha esteso le competenze del Collegio anche alle consultazioni relative ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

CHI

I candidati alle elezioni politiche, regionali, europee e comunali (superiore a 15.000 abitanti)

COME/DOCUMENTAZIONE
  • Atto di designazione del mandatario elettorale (se necessario).
  • Dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, da trasmettersi entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.

Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000,00 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

DOVE

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità.

COSTO

Il servizio non ha costi.

TEMPI

I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora, entro tale termine, dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento (anche attraverso la richiesta ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e avvalersi dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato), emergano irregolarità, il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

Decorso quest'ultimo termine, il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione di eventuali sanzioni

LEGGI / REGOLAMENTI

Leggi 441/1982

Legge 15/1993

Legge 96/2012