Area Elettorale

Competenze

Il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, è composto dal Presidente della Corte di Appello che lo presiede e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra gli iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il Presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente. Il Collegio regionale di garanzia elettorale effettua il controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, dai candidati alle elezioni per il Consiglio regionale, dai candidati alle lezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e dei candidati nelle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, tutti i candidati, eletti e non eletti, entro tre mesi dalla proclamazione, devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 ed il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute, allegando gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati. L'obbligo della dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro centottanta giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. La dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte i candidati, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione di cui sopra, come previsto dall'articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute nel quale vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato è tenuto a dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su detti conti correnti bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale del candidato nominativamente indicato. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, così come previsto dall’articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la sua decadenza dalla carica. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa contestazione all'interessato delle irregolarità rilevate e facoltà per quest'ultimo di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti, nel caso l'irregolarità rilevata non venga sanata, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,57 a euro 51.645,69. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge per i contributi erogabili ai candidati.