Richiesta di copia di un atto relativo al procedimento penale rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati durante il procedimento o dopo la sua definizione.
Sulla richiesta provvede il giudice che procede al momento della presentazione della domanda o dopo la definizione del giudice che ha emesso il provvedimento.
Non possono essere richieste copie di atti coperti dal divieto di pubblicazione di cui all’Art. 114 cpp . |